Decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 (*).
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione (*)

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 39.
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

Articolo 39.
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101, 102 e 103 sono abrogati.

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101 e 102 sono abrogati e, al comma 104, le parole: «nell'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007».

        2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche», sono inserite le seguenti: «, per l'imposta regionale sulle attività produttive».         2. Identico.
        3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1o gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.         3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1o gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.
        4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:         4. Identico.

            a) al comma 56, dopo le parole: «alla condivisione» sono inserite le seguenti: «, al costante scambio»;

 

            b) al comma 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56».

 
 

        4-bis. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al comma 3-ter:

 

                1) nel primo periodo, le parole: «di euro 0,52» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 euro»;

 

                2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento


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  rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento»;
 

            b) al comma 11:

 

                1) nel secondo periodo, le parole: «la misura del compenso spettante e» sono soppresse;

 

                2) l'ultimo periodo è soppresso.

 

        4-ter. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.

          4-quater. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.
          4-quinquies. La misura del compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento».

        5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

        5. Identico.

        «7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari».

 

        6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 agosto 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2007» e le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2010».

        6. Identico.

        7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 3         7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del

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settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008. Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.
        8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:         8. Identico.

            a) all'articolo 26:

            a) identico:

                1) al comma 1, le parole da: «provvede» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale»;

                1) identico;

                2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:                 2) identico:

        «1-bis. Il concessionario anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

        «1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

                    a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;

                    a) identica;

                    b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese»;

                    b) identica;

            b) all'articolo 48 le parole: «il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis».

            b) all'articolo 48, comma 1, le parole: «il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis».

 

        8-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che» sono inserite le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,»;

 

            b) il comma 2 è abrogato.

 

        8-ter. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

 

        «43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1o gennaio 2003,


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  nonché per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1o gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro».
 

        8-quater. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.

 

        2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico è limitato fino alle ore 11».

 

Articolo 39-bis.
(Diritti aeroportuali di imbarco).
 

        1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio

  1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
 

Articolo 39-ter.
(Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze).
 

        1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) alla tabella A, nel punto 12:
 

                1) la voce: «benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo» è sostituita dalla seguente: «benzina: euro 359,00 per 1.000 litri»;


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                  2) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri»;
              b) alla tabella A, nel punto 13:
 

                1) la voce: «benzina: 40 per cento aliquota normale;» è soppressa;

 

                2) la voce: «benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;» è sostituita dalla seguente: «benzina: 359,00 euro per 1.000 litri»;

 

                3) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri».

 

        2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

          3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
          4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
 

            a) per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;


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              b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
 

Articolo 39-quater.
(Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento).
 

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: «in spettacoli musicali» fino a: «l'importo di 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro».

 

Articolo 39-quinquies.
(Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia).
 

        1. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è abrogato.